Torna la Vecchia Licenza Utif Per Gli Alcolici

Cosa prevede il decreto relativamente alla licenza UTIF?

Il Decreto Crescita, trasformato in Legge il 28 giugno 2019 n. 58, reintroduce la licenza fiscale obbligatoria per la vendita e la somministrazione di alcolici.

Questa norma, che in precedenza era chiamata LICENZA UTIF, obbliga tutte le attività lavorative che producono, vendono o trasformano prodotti alcolici, a denunciarne l’esercizio presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del territorio.

La LICENZA UTIF (Ufficio Tecnico Finanza) era stata in parte modificata nel 2017. La variazione escludeva dall’obbligo di denuncia alla Dogana alcune attività legate alla vendita di alcolici, in particolare “gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini”, ovvero tutte quelle attività che si rivolgevano direttamente al consumatore finale, passando dalle sagre ai bar.

Quindi, la licenza che prima era obbligatoria solo per le attività all’ingrosso, da quest’anno torna a comprendere anche le attività in precedenza escluse, a pena di sanzione.

 

 

Licenza Utif, Differenza tra ieri e oggi

Un’importante novità introdotta dal Decreto Crescita riguarda alcune misure preventive che hanno lo scopo di contrastare l’evasione dei tributi locali.

Nello specifico, l’articolo 15 prevede che le Dogane e, più in generale, gli enti locali competenti al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie alla vendita degli alcolici, devono procedere con il rilascio delle licenze solo dopo aver verificato la regolarità dei pagamenti dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

Quindi, essere in regola con le tasse, e poterlo dimostrare, diventa un requisito fondamentale per entrare in possesso della licenza stessa.

 

licenza utif

 

Come richiedere la licenza

La licenza ha validità permanente, ma per ottenerla è necessario richiederla prima di avviare l’attività di vendita o di trasformazione di alcolici.

Il procedimento prevede la richiesta scritta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente nel territorio di interesse, compilando un modulo scaricabile dal sito dell’Agenzia.

Tale modulo impone di dichiarare se il richiedente ha precedenti penali per la fabbricazione clandestina di alcolici, o relativi a evasioni fiscali. La documentazione deve essere accompagnata da una marca da bollo e da una fotocopia del documento di identità del richiedente. Si dovrà poi applicare un’altra marca da bollo sulla “licenza”.

 

Richiesta per la licenza Utif

La domanda per la licenza della vendita e la somministrazione di alcolici, può essere portata direttamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oppure può essere inviata tramite raccomandata.

È importante conservare la ricevuta, perché può essere utile nel caso di un controllo effettuato prima di aver ricevuto la licenza stessa.

 

A quanto ammontano le sanzioni?

In caso di mancata licenza, l’attività rischia una multa da 500 a 3.000 euro.

Tutte le attività nate dopo il 2017 (ovviamente anche quelle precedenti al 2017 che non avessero adempiuto ai vecchi obblighi), sprovviste quindi dell’ex LICENZA UTIF, dovranno procedere con la denuncia dell’attività presso l’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

 

Per controllare la propria posizione ed eventualmente procedere con la predisposizione della domanda per l’ottenimento della “licenza” potete contattarci.