I lavoratori Riders e tutte le novità i merito alla loro Sicurezza sul Lavoro
Il Decreto Legge del 3 settembre 2019 n. 101, relativo alle Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, segna una radicale svolta per i lavoratori Riders.
Questo nuovo decreto, in vigore dal 5 settembre 2019, espande gli obblighi relativi la sicurezza e tutela dei lavoratori anche per tutte quelle persone coinvolte in attività lavorative organizzate tramite piattaforme digitali.
Chi sono i “Riders”?
I riders sono quei lavoratori, non subordinati, che si occupano di consegne a domicilio con il proprio mezzo di trasporto, senza un orario definito.
La caratteristica principale che li contraddistingue e li differenzia dagli altri lavoratori è che non sono subordinati a un datore di lavoro, ma sono gestiti direttamente da piattaforme On-line che organizzano le attività assegnando a random turni ed orari. Per citare alcune di queste aziende, possiamo portare come esempio Deliveroo, JustEat, Glovo, Uber.
Da qualche mese, alcuni rappresentanti del mondo sindacale e politico “lottano” per un innalzamento delle tutele giuslavoristiche per i lavoratori della “gig-economy”.
Il nuovo decreto porta dei cambiamenti radicali, di seguito le modifiche più rilevanti per la sicurezza sul lavoro:
- I succitati prestatori di lavoro sono soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL)
- Vengono riconosciuti congedi parentali e di maternità, inoltre viene riconosciuta l’indennità per malattia o degenza ospedaliera
- Viene definito il significato di piattaforma digitale, ossia tutti i programmi e le procedure informatiche che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione
- La retribuzione potrà essere determinata in base alle consegne purché non in misura prevalente. Viene riconosciuta una paga oraria a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il prestatore accetti almeno una chiamata. La retribuzione “base” non potrà essere comunque inferiore al livello fissato dal C.C.N.L. dell’azienda per mansioni analoghe.
- L’impresa che si avvale della piattaforma anche digitale è tenuta, a propria cura e spese, nei confronti dei lavoratori al rispetto del D.Lgs. 81/08 (testo unico in materia di sicurezza sul lavoro).
In riferimento a quest’ultimo punto quindi, il datore di lavoro dovrà valutare i rischi dell’attività dei “riders” e attuare le misure di prevenzione e protezione, quali ad esempio la formazione lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.