Preposto: significato, cosa fa e formazione

  • preposto

Preposto: significato, cosa fa e formazione

In questo articolo andiamo ad analizzare una delle figure più importanti del sistema di prevenzione per la sicurezza in un’azienda: il preposto.

 

 

Preposto: significato e origine

La figura del Preposto per la sicurezza nasce nel 1994 con il D.Lgs. 626.

Nel 1996 una sentenza della Corte di Cassazione sancisce che il preposto è tenuto a collaborare con l’imprenditore e quindi, fare presente le carenze in tema di prevenzione, riscontrate nel luogo di lavoro.

Il Testo Unico 81/08 all’art. 2 definisce (come già previsto dalla 626/94) il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

 

Importanza del Preposto

L’attività di sovraintendere, che caratterizza la funzione del preposto comprende il potere di impartire ordini e verificare che le istruzioni operative di sicurezza definite dal datore di lavoro per l’esecuzione del lavoro siano rispettate. L’attività di vigilanza prevede il controllo affinché il lavoro venga svolto in sicurezza, utilizzando tutti i necessari e idonei mezzi e dispositivi forniti dal titolare.

Il preposto ha il dovere di vigilare i lavoratori, che osservino le misure di sicurezza e usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) e che si comportino in modo da non creare pericoli per sé e per gli altri.

In pratica, deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzi gli strumenti di protezione prescritti.

Egli deve effettuare direttamente, cioè senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro.

 

Chi è il Preposto e cosa fa

In gergo il caporeparto, caposquadra, capocantiere, capoturno, capolinea, caposala, capobarca, responsabile, coordinatore, supervisor, team leader, ecc.

Tutti questi sono quasi sempre preposti, la qualifica, quantomeno ai sensi dell’art. 299 del D.Lgs. 81/08, di fatto o di diritto poco importa, la legge non ammette ignoranza.

La nomina del Preposto non è sempre obbligatoria: si tratta di una scelta organizzativa e gestionale del Datore di Lavoro.

 

preposto chi è

 

L’obbligo di nominare un Preposto sussiste invece per le seguenti attività:

  • montaggio e smontaggio delle opere provvisionali;
  • costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone;
  • lavori di demolizione;
  • interventi in spazi confinati;
  • installazione di segnaletiche stradali.

Le posizioni di garanzia relative al Preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al ruolo di Preposto.

 

Gli obblighi

L’incarico prevede una serie di obblighi in capo al lavoratore che ricopre il ruolo di Preposto, quali:

  • sovraintendere e vigilare affinché i lavoratori rispettino gli obblighi di legge, le disposizioni aziendali e le istruzioni d’uso in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischi;
  • segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifiche durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  • frequentare appositi corsi di formazione.

 

La Responsabilità del Preposto

Il Preposto ha responsabilità sia civili che penali.

Il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro prevede per il Preposto sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti a suo carico.

I reati contravvenzionali indicati nel D.Lgs 81/08 per il preposto prevedono:

  • l’arresto da uno a tre mesi;
  • e/o multe che possono variare da € 300 a € 2.000 (questi importi vengono periodicamente variati per adeguarli alla perdita di valore del denaro nel tempo).

 

Che corso deve frequentare?

Secondo quanto stabilito degli artt. 19 e 37 del D.Lgs 81/08 il preposto deve frequentare appositi corsi di formazione.

I dettagli sono stabiliti dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che introduce alcune novità che vanno a superare il vecchio Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Il nuovo testo sancisce che a partire dal 26 maggio la formazione del preposto può avvenire soltanto dopo aver completato la formazione lavoratori, sia generale che specifica, e la durata minima del corso è di 12 ore (non più 8 come in passato).

I contenuti del corso:

  • Individuazione del preposto;
  • Preposto di fatto ed effettività del ruolo;
  • Compiti e obblighi del preposto;
  • Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
  • Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008;
  • Modalità di comunicazione e relazione con i soggetti della prevenzione aziendale;
  • Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
  • Obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione;
  • Gestione del rischio interferenziale e il DUVRI.
  • Modalità per sovraintendere e vigilare sulle attività lavorative per garantire l’attuazione delle direttive ricevute;
  • L’importanza di individuare e segnalare incidenti e infortuni mancati;
  • Tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.

 

INNOVA accreditamento Regione VenetoLe modalità di somministrazione della formazione possono essere in presenza (in aula) o in videoconferenza sincrona. La modalità di e-learning asincrono non è valida.

È prevista alla fine del corso la verifica dell’apprendimento, che è obbligatoria e non opzionale.

INNOVA, in quanto Ente Accreditato dalla Regione Veneto per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, è abilitato a erogare corsi con pieno titolo di validità.

 

 

Il nuovo preposto alla sicurezza sui luoghi di lavoro

Aggiornamenti normativi e nuovi obblighi

Le recenti evoluzioni normative, come il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 che regola la formazione, hanno rafforzato in modo significativo il ruolo del preposto, rendendolo una figura centrale nel sistema di prevenzione e sicurezza aziendale.

Un passaggio fondamentale era stato introdotto con la Legge 215/2021, che aveva modificato il D.Lgs. 81/08, intervenendo in particolare sugli articoli 18 e 19.

In base all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), il Datore di Lavoro ha l’obbligo di individuare formalmente il preposto o i preposti incaricati delle attività di vigilanza, riconoscendo il valore e la responsabilità di tale funzione. La norma prevede inoltre che i contratti collettivi possano stabilire un emolumento specifico per lo svolgimento di queste attività e tutela il preposto da qualsiasi pregiudizio legato all’esercizio del proprio ruolo.

“b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;”.

Invece, nell’articolo 19, viene data l’autorità al preposto di interrompere o sospendere le attività lavorative se presenti non conformità ai fini della sicurezza:

“sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.

 

Designazione del Preposto

Come riportato nell’art. 18, si pone a carico del Datore di Lavoro l’individuazione della figura del preposto e ne prevede l’assegnazione formale dell’incarico. L’attribuzione della carica come preposto pertanto non dovrà essere tacita ma dovrà intendersi come atto esplicito.

Tale atto potrebbe essere un documento di qualsiasi natura come:

  • Organigramma aziendale;
  • Funzionigramma;
  • Job descriptions;
  • Sistema di Gestione della Sicurezza;
  • Modello Organizzativo;
  • Nomina

Nella nostra sezione modulistica mettiamo a disposizione la nostra Lettera di incarico per la nomina dei preposti.

 

La Formazione del Preposto

Corso di Formazione

Come abbiamo visto, il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto diverse novità sulla Formazione del Preposto:

  • Durata: 12 ore di formazione (non più 8 come da precedente normativa)
  • Requisito obbligatorio aver già completato la formazione per lavoratori generale e specifica
  • Modalità previste: in presenza (in aula/face-to-face) oppure in videoconferenza sincrona. Non è consentito l’e-learning asincrono
  • Verifica finale obbligatoria

Corso di Aggiornamento e disposizioni transitorie

Ci sono nuove norme anche per quanto riguarda l’aggiornamento:

  • L’aggiornamento dovrà essere effettuato ogni 2 anni (non più 5 come in passato)
  • Il corso di aggiornamento ha una durata di 6 ore; le modalità previste sono in aula o in videoconferenza sincrona (no e-learning asincrono)
  • Anche in questo caso è prevista la verifica finale

Le disposizioni transitorie fanno chiarezza sui casi di difficile interpretazione. I Preposti che hanno svolto il corso o l’ultimo aggiornamento da più di 2 anni rispetto all’entrata in vigore del nuovo Accordo (ovvero il 24 maggio 2025) dovranno effettuare l’aggiornamento entro 12 mesi. Nella pratica cosa vuol dire? Lo spieghiamo con due esempi molto pratici:

  • Preposti formati prima del 24 maggio 2023

Devono aggiornare la formazione entro il 24 maggio 2026, indipendentemente dalla data dell’ultimo corso (periodo transitorio della normativa)

  • Preposti formati dal 24 maggio 2023 in poi

L’aggiornamento va fatto entro 2 anni dalla data del corso, senza possibilità di proroga. Esempio: se il corso è stato svolto il 20 luglio 2023, l’attestato ha validità fino al 20 luglio 2025.

Validità del soggetto erogatore

Attenzione: il corso di formazione per il preposto è valido solo se erogato da

  • Soggetti istituzionali o enti accreditati
  • Organismi paritetici riconosciuti
  • Associazioni sindacali comparativamente rappresentative
  • Datore di lavoro (solo per i propri lavoratori e se in possesso dei requisiti)

INNOVA accreditamento Regione VenetoGli attestati rilasciati da soggetti non conformi non hanno validità legale.

INNOVA, in quanto Ente Accreditato dalla Regione Veneto ​​ per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, dunque eroga corsi che hanno pieno titolo di validità.
Scopri qui sotto le prossime date del corso preposto:

 

  • Aggiornamento Preposti – 6 h

    130,00 IVA esclusa
    Sede: Ponte San Nicolò (PD)-V.le del Lavoro 46 Programmazioni:
    • 11 maggio h 9-16
    • 22 maggio h 9-16
    • 29 giugno h 9-16

    Sede: Santa Giustina in Colle (PD) -Via dell'Artigianato 55 Programmazioni:
    • 5 maggio h 8.30-15.30
    • 19 maggio h 8.30-15.30
    • 15 giugno h 8.30-15.30
    Durata: 6 ore Cod. corso: PRE1
    Iscriviti Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto Dettagli
  • Preposti – 8 h

    185,00 IVA esclusa
    Sede: V.le del Lavoro 46 - Ponte San Nicolò (PD) Programmazione:
    • 24 aprile h 9-18
    • 11 maggio h 9-18

    Sede: Santa Giustina in Colle (PD) Innova, Via dell'Artigianato 55 Programmazione:
    • 5 maggio h 8.30-17.30

    Durata: 8 ore Cod. corso: PRE0
    Note: Come previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/25, per i 12 mesi successivi alla sua entrata in vigore sarà possibile continuare ad erogare il corso per preposti nella versione da 8 ore, anziché 12. Qualora l’azienda preferisse optare per il corso da 12 ore, Innova è organizzata per offrirne l’erogazione. Contattaci per maggiori informazioni
    Iscriviti Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto Dettagli

 

Quali sono i nuovi obblighi per il datore di lavoro

Come riportato nell’introduzione, in questa revisione del testo unico sulla sicurezza sul lavoro, si prevedono nuovi obblighi a carico del Datore di Lavoro. Oltre a dover designare uno o più preposti per la propria azienda, dovrà svolgere un corso di formazione specifico per il suo ruolo, che ha una durata minima di 16 ore.

La norma equipara i datori di lavoro ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori, che per legge sono già tenuti a svolgere specifici corsi di formazione.

 

Di |24 Maggio, 2022|Preposti e Dirigenti|

Scritto da:

INNOVA Formazione, azienda specializzata corsi per la sicurezza sul lavoro.