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Corso FER

Corso FER – Fonti Energie Rinnovabili – La normativa

Il D.lgs 28 del 2011, poi trasformato in Decreto legge 63 del 2013 e successivamente convertito nella Legge 03/08/13 n. 90, stabilisce che tutte le imprese che operano sugli impianti F.E.R. devono svolgere uno specifico corso di formazione.

 

Chi deve svolgere il corso?

La disposizione riguarda tutte le aziende che si occupano di attività di installazione e/o manutenzione straordinaria di impianti:

  • termoidraulici (biomassa per uso energetico, pompe di calore, sistemi solari termici);
  • elettrici (fotovoltaici).

L’obbligo formativo ricade direttamente sul Responsabile Tecnico dell’azienda, nonché alla persona che possiede i requisiti abilitativi (rif. DM 37/2008) dell’impresa abilitata. Il responsabile tecnico non potrà delegare terzi per il conseguimento della qualifica.

 

Il corso FER

La formazione base ha la durata di 80 ore mentre il corso di aggiornamento/mantenimento requisiti ha la durata di 16 ore.

Al termine del corso, a seguito del superamento del test di valutazione finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza, approvato dalla Regione Veneto. La formazione dovrà essere aggiornata con cadenza triennale.

 

 

Esenzione dalla frequenza del corso base

Attenzione, se si rientra in una delle seguenti categorie, non sarà necessario svolgere le 80 ore della formazione base ma si potrà procedere direttamente con il corso di mantenimento di 16 ore:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma2, lettera d) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.

 

corso fer sicurezza lavoratori

 

FAQ – Corso FER

Sono il responsabile tecnico di un’azienda che opera sugli impianti FER, cosa succede se non svolgo il corso?

Le aziende sprovviste di un responsabile tecnico adeguatamente formato non possono effettuare interventi su impianti FER. In caso di controllo, i contravventori potrebbero essere sospesi dal Registro delle Imprese e vedersi contestare l’esecuzione di lavori effettuati su tali impianti, in assenza di qualifica, a fronte dei quali gli stessi hanno rilasciato documenti ufficiali datati (dichiarazione di conformità, fattura).

Il corso FER esonera dal corso FGAS o da altri obblighi formativi previsti dalle norme sulla sicurezza sul lavoro?

La formazione FER non sostituisce in alcun modo l’obbligo di certificazione previsto per le imprese che operano con gas fluorurati (F-GAS) e la formazione sulla sicurezza dettata dal D.lgs 81/08.

 

INNOVA Consulenze, in partnership con ASSIMPIANTI, eroga il corso di aggiornamento/mantenimento FER da 16 ore.

 

 

Scritto da:

INNOVA Consulenze è un polo di eccellenza per le consulenze e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.