Nuovo Accordo “Unico” sulla Formazione in Salute e Sicurezza: cosa cambia per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori
La Conferenza Permanente Stato-Regioni, nella seduta del 17 aprile 2025, ha sancito l’atteso Accordo “Unico” sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, documento che riunifica e sostituisce i precedenti accordi finora in vigore. Il testo entrerà in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta al momento della pubblicazione di questo articolo).
Una volta in vigore, sarà previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire l’adeguamento ai nuovi obblighi formativi introdotti.
Questo nuovo Accordo rappresenta una svolta nella disciplina della formazione in sicurezza, con l’obiettivo di garantire maggiore uniformità, efficacia e aggiornamento continuo per tutte le figure coinvolte nel sistema di prevenzione aziendale.
In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, aziende e professionisti del settore sono invitati a monitorare i tempi e a prepararsi al cambiamento.
Novità del nuovo Accordo “Unico” sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Vediamo nel dettaglio le principali novità introdotte dall’Accordo “Unico”.
Formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro (DdL)
- Durata: 16 ore per tutti i DdL.
- Modulo aggiuntivo “Cantieri”: 6 ore extra per i DdL di imprese affidatarie operanti in cantieri edili.
- Aggiornamento: almeno 6 ore ogni 5 anni.
- E-learning: ammesso per il corso base e per l’aggiornamento.
Tale corso deve essere svolto entro 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo ASR.
Datori di Lavoro che assumono direttamente il ruolo di RSPP (DLSPP)
- Oltre al corso base da 16 ore, devono frequentare:
- Modulo comune: 8 ore.
- Modulo integrativo (per alcuni settori): fino a 16 ore.
Esempi pratici:
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- Commercio: 16 h come DdL + 8 h di modulo comune = totale 24 h
- Manifatturiero(produzione scarpe): 16 h come DdL + 8 h di modulo comune= totale 24 h
- Imprese in cantiere(non come impresa affidataria): 16 h come DdL + 8 h di modulo comune + 16 h di modulo integrativo = totale 40 h
- Imprese in cantiere(come impresa affidataria): 16 h come DdL + 6 h aggiuntivo “cantieri” + 8 h di modulo comune + 16 h di modulo integrativo = totale 46 h
- E-learning: escluso per la formazione iniziale; ammesso solo per l’aggiornamento.
- Aggiornamento: 8 ore ogni 5 anni.
Formazione per i Preposti
- Nuova durata del modulo integrativo: 12 ore (non più 8).
- Aggiornamento biennale (non più quinquennale): minimo 6 ore.
- E-learning escluso.
- Termine per aggiornarsi: 12 mesi dall’entrata in vigore per chi ha ricevuto formazione da oltre 2 anni.
Formazione per i Dirigenti
- Durata: 12 ore (non più 16)
- Modulo “Cantieri”: 6 ore aggiuntive per chi opera in imprese affidatarie edili.
- Esenzione da corsi “Preposto” e “Sicurezza Specifica” valida solo presso l’azienda dove ha svolto il corso da Dirigente
- Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni.
- E-learning ammesso sia per la formazione di base che per l’aggiornamento.
Ambienti sospetti di inquinamento o confinati
- Formazione obbligatoria: 12 ore per datori di lavoro, lavoratori e autonomi.
- Aggiornamento: 4 ore ogni 5 anni.
- E-learning e videoconferenza: non ammessi.
Nuove abilitazioni per macchine operatrici
Introdotti corsi per:
- CRF (Macchina Raccoglifrutta): 8 ore (4 teoria + 4 pratica).
- CMM (Caricatori materiali): 8 ore (4+4).
- Carriponte: 4 ore teoria + fino a 7 ore pratica (6 ore di pratica per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina; 6 ore di pratica per il comando pensile/radiocomando;7 ore complessive per entrambe le tipologie sopradescritte).
Formazione solo in presenza.
Specializzazione per elevatori semoventi con conducente a bordo
Per i carrelli multifunzione, che permettono il sollevamento anche di persone (per esempio alcuni modelli di attrezzature a marca: “Merlo”, “Manitou”e “Dieci”) è stata introdotta una nuova specializzazione. Oltre alle 8 ore del modulo “Teorico-tecnico” vi è nuova parte pratica così definita: “carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone” di (6 ore).
Nuove incompatibilità tra corsi di aggiornamento
- Il corso “Lavoratore – Formazione specifica” non è più valido come aggiornamento per Preposti.
- Il corso “Preposto” non è più valido come aggiornamento per RLS.
Obbligo di verifica finale per tutti i corsi
Sarà necessario redigere un verbale di verifica finale, con modalità diverse in base al corso.
Nuovo limite di validità per alcune abilitazioni
Alcune certificazioni (es. RSPP, CSP/CSE, patentini per attrezzature) scadranno dopo 10 anni in assenza di aggiornamento. Oltre tale termine si perde il credito formativo e sarà necessario ripetere la formazione completa.
Qual è il tempo a disposizione per formare i nuovi assunti?
Nel precedente Accordo Stato-Regioni era previsto un limite temporale di 60 giorni dall’assunzione per completare la formazione obbligatoria dei lavoratori. Con il nuovo Accordo, tale termine è stato abrogato: diventa quindi necessario adempiere agli obblighi formativi il prima possibile, preferibilmente contestualmente all’assunzione.
Cosa succede ai vecchi accordi Stato-Regioni?
Trascorsi 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo “Unico”, tutti i precedenti Accordi Stato-Regioni in materia di formazione sulla sicurezza saranno abrogati.