Il datore di lavoro è obbligato a consegnare gli attestati ai lavoratori?
Spesso ci chiedono se gli attestati dei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro sono di proprietà dei lavoratori o dell’azienda, in considerazione del costo sostenuto da quest’ultima.
In verità la questione non è semplice e lineare, poiché è presente un vuoto normativo.
Il libretto formativo del cittadino: il vuoto normativo creato dalle Regioni
Il Decreto Legislativo n. 276 del 2003 prevedeva la creazione del “Libretto formativo del cittadino”, uno strumento che avrebbe dovuto raccogliere dati, informazioni e attestati relativi alle esperienze educative-formative di ogni cittadino. Il d.lgs. prevedeva che l’attuazione di questo strumento spettasse alle Regioni, che avrebbero dovuto ideare il libretto formativo in ogni suo aspetto.
Alla luce di questo impegno, con l’emanazione del decreto legislativo 81/08, cinque anni più tardi rispetto all’incarico affidato alle Regioni, non si è ritenuto necessario introdurre nel Testo Unico una disposizione che imponesse al datore di lavoro, soggetto responsabile della formazione in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, di rilasciare copia degli attestati dei corsi svolti dai lavoratori, poiché il progetto iniziale ne prevedeva l’inserimento nel libretto formativo del cittadino.
Purtroppo le Regioni non hanno mai portato a termine la creazione di questo strumento, dando luogo di fatto ad una lacuna normativa.
A chi consegnare gli attestati?
In considerazione della situazione attuale, non vi è il vero e proprio obbligo di consegnare al lavoratore copia dei propri attestati, ma se si esamina quanto in passato auspicato dal primo decreto legislativo, con il libretto formativo del cittadino si voleva dare vita alla condivisione dei documenti sulla sicurezza, monitorando la situazione educativa-formativa di ogni lavoratore, rendendo sempre disponibili i vari attestati.
Il progetto iniziale metteva al centro dell’attenzione la formazione continua di tutti i lavoratori.
Per arginare il problema, nell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 25 luglio 2012 (pubblicato ad interpretazione e integrazione degli Accordi del 21 dicembre 2011), si riportava la seguente frase:
“Si intende che per consentire ai lavoratori, preposti, dirigenti e, di conseguenza, anche ai datori di lavoro di poter usufruire dei crediti formativi, copia dell’attestato relativo alla formazione effettuata è opportuno venga rilasciata al lavoratore, al preposto o al dirigente”
Anche in questa occasione si è persa la possibilità di colmare questo vuoto normativo utilizzando l’espressione “è opportuno” invece di “è obbligatorio”.
La spiegazione è da ritrovarsi nella natura giuridica dell’accordo Stato Regioni, che non prevede l’imposizione di obblighi e sensazioni (tranne in alcuni casi).
Considerazioni
La consegna degli attestati ai propri lavoratori, pur non essendo espressamente obbligatorio, si rifà al buon senso di rispettare quanto auspicato in passato dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
Attualmente, gli enti di formazione si ritrovano ad occupare una posizione difficile, in quanto vi è la volontà di dare importanza al solo obiettivo finale, che consiste nella buona formazione di tutti i lavoratori, senza però voler superare le aziende clienti.
Va inoltre ricordato, che dal punto di vista della privacy, l’attestato riporta i soli dati personali del discente e non quelli dell’azienda. Trattando gli attestati come un qualsiasi documento personale sono di fatto di proprietà anche del lavoratore.
Restiamo a disposizione per chiarimenti e informazioni